Statuto Associazione Culturale TraccePerLaMeta

 

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale “TraccePerLaMeta”, libera Associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – L’Associazione “TraccePerLaMeta” persegue i seguenti scopi:
– ampliare e diffondere la conoscenza della cultura artistico-letteraria attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
– essere luogo d’incontro e di aggregazione nel nome degli interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale dell’educazione permanente.

Art. 3 – L’Associazione “TraccePerLaMeta” per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività e in particolare:
– diffusione della cultura (soprattutto quella letteraria) con conferenze, convegni, reading poetici e letterari, incontri con autori, presentazione di libri, eventi musicali ecc.;
– organizzazione di visite culturali a mostre, città d’arte e partecipazione a eventi culturali;
– promozione di concorsi e premi letterari;
– attività di editing, recensioni, prefazioni, introduzioni a testi di soci e non, piccola editoria a favore dei soci, eventuale pubblicazione delle antologie dei premi letterari.

Art. 4 – L’Associazione “TraccePerLaMeta” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Si distingueranno:
– Soci fondatori: fanno parte di diritto nel Consiglio Direttivo e conservano tale carica a tempo indeterminato salvo rinuncia o dimissioni scritte;
– Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo
associativo, la quota annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
– Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Essi hanno carattere onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 5 – L’ammissione dei Soci ordinari, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo che si riserva altresì la facoltà di deliberare annualmente l’entità della quota e di stabilire una quota scontata per i soci di età inferiore a 25 anni.

Art. 6 – Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Art. 7 – Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 8. – Gli organi dell’Associazione sono:
– l’assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Probiviri;

Art. 9 – L’assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria allorquando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo con invio di comunicazione scritta anche via mail; le modalità di svolgimento dell’assemblea e del Consiglio Direttivo saranno stabilite dall’emanando regolamento interno.

Art. 10 – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– elegge il Presidente;
– elegge il Consiglio Direttivo;
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 12 – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
La carica non è rinnovabile per più di due volte consecutive.

Art. 13 -Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni; è composto da 5 a 9 membri in proporzione al numero degli iscritti.
I Soci Fondatori ne sono membri di diritto, gli altri vengono espressi dall’assemblea dei Soci.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 15 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 16 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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